Skip to content

Valutazione di Impatto Ambientale (VIA): tutto quello che si deve sapere

La valutazione di impatto ambientale rappresenta uno degli strumenti più efficaci per prevenire il degrado ambientale e promuovere uno sviluppo territoriale sostenibile.

 

In un’epoca in cui la tutela dell’ecosistema è diventata prioritaria, comprendere questo processo è fondamentale sia per le istituzioni pubbliche che per le aziende private.

 

 

Che cos’è la Valutazione di Impatto Ambientale

La VIA è una procedura tecnico-amministrativa che identifica, descrive e valuta preventivamente gli effetti di un progetto sull’ambiente.

Introdotta in Europa con la Direttiva 85/337/CEE e successivamente aggiornata con la Direttiva 2014/52/UE, in Italia è disciplinata dal D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale) e successive modifiche.

 

Questa procedura si pone come obiettivo principale quello di garantire che le considerazioni ambientali siano integrate nei processi decisionali relativi a progetti che potrebbero generare significativi impatti sul territorio, sulla biodiversità, sul clima e sulla salute umana.

 

A differenza di altre valutazioni, la VIA non si limita a considerare gli aspetti puramente tecnici di un progetto, ma adotta un approccio olistico che valuta:

 

  • Impatti diretti e indiretti
  • Effetti cumulativi con altri progetti
  • Alternative progettuali
  • Misure di mitigazione e compensazione
  • Piani di monitoraggio post-opera

 

Quando si deve fare la valutazione di impatto ambientale?

L’obbligo di sottoporre un progetto a VIA non è universale, ma dipende da specifiche caratteristiche dimensionali, localizzative e tipologiche dell’opera in questione.

La normativa italiana, allineata con le direttive europee, prevede due principali modalità di applicazione

 

VIA Obbligatoria

Si applica automaticamente ai progetti elencati nell’Allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, che comprende opere di grande impatto come:

 

  • Raffinerie di petrolio greggio
  • Centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica superiore a 300 MW
  • Impianti per l’estrazione dell’amianto
  • Autostrade e strade extraurbane principali
  • Aeroporti con piste di atterraggio superiori a 1.500 metri
  • Porti commerciali marittimi
  • Elettrodotti aerei di tensione pari o superiore a 220 kV e di lunghezza superiore a 15 km

 

Verifica di Assoggettabilità a VIA (Screening)

Per i progetti di minore impatto elencati nell’Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, è prevista una procedura preliminare che valuta, caso per caso, la necessità di sottoporli a VIA completa.

 

Questa fase considera la sensibilità ambientale dell’area interessata e le caratteristiche specifiche del progetto.

 

La tempestività è un fattore cruciale: la procedura di VIA deve essere avviata prima dell’autorizzazione del progetto e, idealmente, in una fase in cui sia ancora possibile apportare modifiche sostanziali alla proposta iniziale.

 

Qual è la differenza tra VAS e VIA?

Sebbene entrambe siano procedure di valutazione ambientale, VAS (Valutazione Ambientale Strategica) e VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) presentano differenze sostanziali che ne definiscono l’applicazione e la metodologia:

 

Oggetto della valutazione

  • VIA: Si applica a progetti specifici e opere concrete (es. una diga, un’autostrada, un impianto industriale)
  • VAS: Riguarda piani e programmi strategici (es. piano regolatore, piano di sostenibilità)

 

Momento di intervento

  • VIA: Interviene nella fase di progettazione di un’opera
  • VAS: Agisce a monte, nella fase di pianificazione strategica

 

Livello di dettaglio

  • VIA: Valuta impatti specifici e localizzati
  • VAS: Analizza effetti di ampio respiro e a lungo termine

 

Ambito geografico

  • VIA: Generalmente limitato all’area direttamente influenzata dal progetto
  • VAS: Spesso coinvolge territori più vasti (regioni, province, bacini idrografici)

 

Queste differenze non rendono le due procedure antagoniste, ma complementari: la VAS definisce il quadro di riferimento per successive VIA, garantendo una coerenza nelle politiche ambientali a diverse scale decisionali.

 

Chi deve fare la VIA?

La responsabilità di attivare e condurre la procedura di VIA è distribuita tra diversi soggetti, ciascuno con ruoli specifici:

Il proponente

È il soggetto pubblico o privato che propone il progetto ed è tenuto a:

  • Predisporre lo Studio di Impatto Ambientale (SIA)
  • Presentare l’istanza di VIA all’autorità competente
  • Fornire eventuali integrazioni documentali richieste
  • Implementare le prescrizioni contenute nel provvedimento finale

L’autorità competente

Varia in base alla tipologia e alla rilevanza del progetto:

 

  • Livello statale: Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica per progetti di rilevanza nazionale
  • Livello regionale: Regioni o Province autonome per progetti di impatto locale
  • Livello provinciale: in alcuni casi, per delega regionale, le Province

 

L’autorità competente coordina l’istruttoria tecnica, gestisce le consultazioni pubbliche ed emette il provvedimento finale di VIA.

 

Soggetti competenti in materia ambientale

Sono le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per specifiche competenze, sono chiamati a esprimere pareri durante la procedura, tra cui:

 

  • ARPA (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale)
  • ASL (Azienda Sanitaria Locale)
  • Autorità di Bacino
  • Soprintendenze per i beni culturali e paesaggistici
  • Enti Parco (per progetti in aree protette)

 

Il pubblico

Cittadini, associazioni ambientaliste e portatori di interesse possono partecipare attivamente al processo attraverso:

 

  • Consultazione della documentazione
  • Presentazione di osservazioni scritte
  • Partecipazione a eventuali inchieste pubbliche

 

Questa struttura multilivello garantisce che la procedura di VIA sia condotta con rigore tecnico e trasparenza, bilanciando interessi di sviluppo e tutela ambientale.

 

Quali sono le opere soggette a valutazione di impatto ambientale?

La normativa italiana identifica diverse categorie di opere che richiedono la VIA, distinguendo tra progetti di competenza statale e regionale. Ecco una panoramica delle principali tipologie:

 

Opere di competenza statale (Allegato II)

  1. Settore energetico:
    • Raffinerie di petrolio greggio
    • Centrali termiche ed impianti di combustione > 300 MW
    • Impianti di gassificazione e liquefazione
    • Terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto
    • Elettrodotti aerei con tensione ≥ 220 kV e lunghezza > 15 km
  2. Infrastrutture di trasporto:
    • Autostrade e strade extraurbane principali
    • Ferrovie per traffico a lunga distanza
    • Aeroporti con piste ≥ 1.500 metri
    • Porti commerciali marittimi
  3. Risorse idriche:
    • Dighe ed altri impianti di trattenimento delle acque con capacità > 10 milioni di m³
    • Opere di trasferimento di risorse idriche tra bacini idrografici
  4. Rifiuti:
    • Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi
    • Discariche di rifiuti urbani > 100.000 tonnellate
    • Impianti di incenerimento dei rifiuti urbani > 100 tonnellate/giorno

 

Opere di competenza regionale (Allegato III)

  1. Industria energetica:
    • Impianti industriali per la produzione di energia mediante combustione di combustibili fossili con potenza termica > 50 MW
    • Impianti eolici con potenza complessiva > 1 MW
  2. Industria estrattiva:
    • Cave e torbiere con più di 500.000 m³/anno di materiale estratto
    • Attività di coltivazione di minerali solidi
  3. Progetti di infrastrutture:
    • Strade extraurbane secondarie
    • Porti turistici
    • Linee ferroviarie a carattere regionale o locale
  4. Gestione delle acque:
    • Opere di regolazione del corso dei fiumi
    • Impianti di depurazione delle acque reflue > 100.000 abitanti equivalenti
  5. Progetti di sviluppo urbano:
    • Centri commerciali di grande distribuzione
    • Parcheggi con capacità > 500 posti auto
    • Piste da sci di lunghezza > 1,5 km

 

È importante sottolineare che anche modifiche o estensioni di progetti esistenti possono richiedere una nuova VIA, specialmente quando comportano un incremento significativo degli impatti ambientali originariamente valutati.

 

Quali sono le attività soggette a VIA?

Oltre alle opere infrastrutturali, numerose attività produttive e industriali sono sottoposte alla procedura di VIA quando superano determinate soglie dimensionali o si trovano in aree sensibili:

 

Attività industriali

  1. Industria chimica:
    • Impianti chimici integrati per la produzione di sostanze tramite processi di trasformazione chimica
    • Impianti per la produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, vernici e elastomeri
  2. Industria siderurgica:
    • Acciaierie integrate di prima fusione della ghisa e dell’acciaio
    • Impianti di produzione di ghisa o acciaio > 2,5 tonnellate/ora
  3. Industria alimentare:
    • Impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime animali con capacità > 75 tonnellate/giorno
    • Impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime vegetali con capacità > 300 tonnellate/giorno

Attività di allevamento

  • Impianti per l’allevamento intensivo di pollame con più di 85.000 posti per polli da ingrasso
  • Impianti per l’allevamento intensivo di suini con più di 3.000 posti per suini da produzione o 900 posti per scrofe

 

Attività di gestione ambientale

  • Impianti di smaltimento mediante incenerimento di rifiuti non pericolosi con capacità > 3 tonnellate/ora
  • Impianti di trattamento di acque reflue urbane con capacità > 150.000 abitanti equivalenti
  • Impianti di trattamento meccanico biologico dei rifiuti

 

Attività nel settore delle energie rinnovabili

 

È fondamentale sottolineare che la normativa in questo campo è soggetta a frequenti aggiornamenti, anche in risposta alle nuove sfide ambientali e alle politiche di transizione ecologica. Per questo motivo, è sempre consigliabile verificare la legislazione vigente al momento dell’avvio di un progetto.

 

Il processo di Valutazione di impatto ambientale: le fasi principali

Il percorso di VIA si articola in diverse fasi procedurali, ciascuna con tempistiche e modalità definite dalla legge:

 

1. Elaborazione dello Studio di Impatto Ambientale (SIA)

Il proponente predispone un documento tecnico che deve contenere:

 

  • Descrizione dettagliata del progetto
  • Analisi dello stato attuale dell’ambiente (componenti biotiche e abiotiche)
  • Valutazione degli impatti prevedibili
  • Alternative progettuali considerate
  • Misure previste per evitare, ridurre e compensare gli impatti negativi
  • Piano di monitoraggio ambientale

 

2. Presentazione dell’istanza e avvio del procedimento

Il proponente presenta la domanda di VIA all’autorità competente, corredata da:

 

  • Progetto dell’opera
  • Studio di Impatto Ambientale
  • Sintesi non tecnica (documento divulgativo per la consultazione pubblica)
  • Avviso al pubblico

 

3. Consultazione pubblica

Per 60 giorni dalla pubblicazione dell’avviso, chiunque può prendere visione della documentazione e presentare osservazioni. In casi complessi, può essere indetta un’inchiesta pubblica.

 

4. Valutazione tecnica

L’autorità competente, avvalendosi di commissioni tecniche specializzate, esamina la documentazione presentata, le osservazioni pervenute e può richiedere integrazioni al proponente.

 

5. Decisione finale

Entro 150 giorni dalla presentazione dell’istanza (salvo richieste di integrazioni che sospendono i termini), l’autorità competente emette il provvedimento di VIA che può essere:

 

  • Positivo: il progetto è compatibile dal punto di vista ambientale (eventualmente con prescrizioni)
  • Negativo: il progetto non è autorizzabile per incompatibilità ambientale

 

6. Monitoraggio

Dopo la realizzazione dell’opera, il proponente deve implementare il piano di monitoraggio approvato per verificare la corrispondenza tra impatti previsti e reali, e l’efficacia delle misure di mitigazione.

 

L’intero processo richiede competenze multidisciplinari e una costante interazione tra aspetti tecnici, giuridici e procedurali, che rendono la VIA uno degli strumenti più complessi ma anche più efficaci per la tutela preventiva dell’ambiente.

 

La legge sulla Valutazione di Impatto Ambientale: evoluzione normativa

Il quadro normativo della VIA ha subito numerose evoluzioni nel tempo, riflettendo una crescente consapevolezza ambientale sia a livello europeo che nazionale:

 

Contesto europeo

  • Direttiva 85/337/CEE: prima normativa organica sulla VIA
  • Direttiva 97/11/CE: ampliamento dell’ambito di applicazione
  • Direttiva 2003/35/CE: incremento della partecipazione pubblica
  • Direttiva 2011/92/UE: codificazione delle precedenti direttive
  • Direttiva 2014/52/UE: ulteriore rafforzamento della qualità del processo e considerazione di nuovi fattori come cambiamenti climatici e rischi di incidenti

 

Evoluzione in Italia

  • Legge 349/1986: introduce per la prima volta la VIA nell’ordinamento italiano
  • D.P.R. 12 aprile 1996: definisce le competenze regionali in materia di VIA
  • D.Lgs. 152/2006 (Codice dell’Ambiente): riorganizza complessivamente la materia
  • D.Lgs. 104/2017: recepisce la Direttiva 2014/52/UE e snellisce le procedure
  • D.L. 76/2020 (Decreto Semplificazioni): introduce ulteriori misure per l’accelerazione delle procedure di VIA, specialmente per progetti legati alla transizione ecologica

 

Gli ultimi aggiornamenti normativi hanno cercato di bilanciare due esigenze apparentemente contrastanti: mantenere elevati standard di protezione ambientale e al contempo semplificare l’iter autorizzativo per favorire la ripresa economica e la transizione ecologica.

 

Non un semplice obbligo amministrativo

La Valutazione di Impatto Ambientale rappresenta uno strumento essenziale per garantire che lo sviluppo economico e infrastrutturale avvenga nel rispetto dell’ambiente e della salute umana. Lungi dall’essere un mero adempimento burocratico, la VIA si configura come un processo decisionale complesso che integra conoscenze scientifiche, considerazioni socio-economiche e principi di sostenibilità.

 

In un contesto di crescente attenzione alle problematiche ambientali e di accelerazione verso la transizione ecologica, la VIA assume un ruolo sempre più strategico, specialmente quando applicata a progetti innovativi nei settori delle energie rinnovabili, dell’economia circolare e delle infrastrutture verdi.

 

Per le imprese e le amministrazioni pubbliche, comprendere e gestire efficacemente questo processo non rappresenta solo un obbligo normativo, ma un’opportunità per migliorare la qualità e la sostenibilità ambientale dei progetti, prevenire conflitti ambientali e garantire una maggiore accettabilità sociale delle opere programmate.

 

La crescente integrazione dei criteri ESG nelle politiche aziendali e la necessità di ridurre l’impronta ecologica delle attività economiche rendono la VIA un processo sempre più strategico per le organizzazioni orientate alla sostenibilità aziendale e impegnate nel contrasto all’effetto serra e ai cambiamenti climatici.