Il Regolamento EUDR (European Union Deforestation Regulation – UE 2023/1115) rappresenta una delle normative ambientali più ambiziose dell’Unione Europea per contrastare la deforestazione globale causata dalle importazioni di materie prime. Con l’UE responsabile del 16% della deforestazione legata al commercio internazionale, questo regolamento introduce obblighi rigorosi di tracciabilità per garantire che i prodotti immessi sul mercato europeo non contribuiscano alla distruzione delle foreste.
L’EUDR si inserisce nel quadro dell’European Green Deal e del Clean Industrial Deal, rispondendo all’urgenza di proteggere ecosistemi forestali fondamentali per la lotta ai cambiamenti climatici e la conservazione della biodiversità.
Cos’è il Regolamento EUDR
L’EUDR vieta l’immissione sul mercato UE e l’esportazione dall’UE di materie prime e prodotti associati alla deforestazione o al degrado forestale. Il regolamento stabilisce obblighi stringenti di due diligence per operatori e commercianti, richiedendo la prova che i prodotti provengano da terreni non oggetto di deforestazione dopo il 31 dicembre 2020.
Perché l’UE ha creato l’EUDR
Le foreste globali assorbono circa il 30% delle emissioni GHG antropogeniche e ospitano l’80% della biodiversità terrestre. Tra il 1990 e il 2020, il mondo ha perso 420 milioni di ettari di foreste. Il consumo dell’UE è responsabile di circa il 10% della deforestazione globale, generando 116 milioni di tonnellate di CO2 all’anno.
Il regolamento si integra con altre normative europee sulla sostenibilità aziendale, come la Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) e la Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), creando un ecosistema normativo coerente.
Obiettivi principali del Regolamento EUDR
Eliminare la deforestazione dalle supply chain europee
L’obiettivo primario è raggiungere “deforestazione zero” nelle catene di approvvigionamento. Il regolamento definisce deforestazione come “conversione di foreste ad uso agricolo o non forestale” e degrado forestale come “cambiamenti strutturali che comportano perdita di produttività o capacità di fornire servizi ecosistemici”.
Proteggere biodiversità e contribuire agli obiettivi climatici
L’EUDR protegge tutte le foreste, indipendentemente dalla loro classificazione legale, riconoscendo il loro ruolo cruciale come carbon sink e habitat per la biodiversità. La protezione forestale supporta direttamente gli obiettivi dell’Accordo di Parigi e le strategie di decarbonizzazione, allineandosi con iniziative come SBTi e contribuendo al raggiungimento del net zero.
Garantire legalità e tracciabilità completa
I prodotti devono rispettare tutte le leggi rilevanti del paese di produzione, incluse quelle su diritti d’uso del terreno, protezione ambientale, diritti dei popoli indigeni e diritti dei lavoratori. Questo collega l’EUDR alla sostenibilità sociale e alla sostenibilità ambientale.
Prodotti interessati dal Regolamento EUDR
Il regolamento copre 7 commodities identificate come principali driver della deforestazione globale, insieme ai loro prodotti derivati.
Le 7 materie prime regolamentate
| Commodity | Principali derivati | Settori impattati |
|---|---|---|
| 🐄 Bovini | Carne, cuoio, pelli, gelatina | Alimentare, moda, pelletteria |
| 🍫 Cacao | Cioccolato, prodotti da forno, creme | Alimentare, confetteria |
| ☕ Caffè | Chicchi, caffè solubile, estratti | Alimentare, beverage |
| 🌴 Olio di palma | Margarina, biodiesel, cosmetici | Alimentare, energia, cosmetica |
| 🌱 Soia | Farina, olio, tofu, mangimi | Alimentare, mangimistica |
| 🌲 Legno | Mobili, carta, imballaggi | Arredamento, editoria |
| ⚫ Gomma | Pneumatici, guanti, suole | Automotive, calzature |
🌍 REGOLAMENTO EUDR (EU Deforestation Regulation)
Il Regolamento UE 2023/1115 vieta l’immissione sul mercato UE di prodotti provenienti da terreni deforestati dopo il 31 dicembre 2020. Le commodity elencate sopra sono quelle a più alto rischio di deforestazione.
⚖️ Obbligo di Due Diligence
Tracciabilità completa fino alla parcella di origine con coordinate GPS, analisi del rischio e misure di mitigazione
📅 Scadenze Operative
Grandi operatori: 30 dicembre 2024
PMI: 30 giugno 2025
🎯 Settori ad alto impatto:
🍕 ALIMENTARE
🪑 ARREDAMENTO
👗 MODA
⚠️ Sanzioni severe: Fino al 4% del fatturato annuo UE dell’operatore, oltre a confisca delle merci e esclusione temporanea dagli appalti pubblici.
✅ COSA DEVONO FARE LE AZIENDE
Mappare la supply chain e identificare i fornitori di commodity a rischio
Raccogliere coordinate GPS delle parcelle di origine e date di produzione
Valutare il rischio di deforestazione tramite database satellitari e audit
Implementare misure di mitigazione e cambiare fornitori se necessario
Presentare dichiarazione di due diligence tramite sistema informativo UE
Il regolamento copre oltre 150 codici doganali, includendo qualsiasi prodotto che contiene o deriva da una delle sette commodities, indipendentemente dal grado di trasformazione. Settori come la moda sostenibile e l’agricoltura sostenibilesono direttamente impattati.
Obblighi per le imprese: operatori e commercianti
Il regolamento distingue tra operatori (chi immette per primo i prodotti sul mercato UE o esporta) e commercianti (chi rende disponibili prodotti già sul mercato), con obblighi differenziati.
Obblighi degli operatori: il sistema di due diligence
Gli operatori devono implementare un sistema robusto di due diligence in tre fasi:
Fase 1: raccolta informazioni
- Descrizione prodotto, quantità e paese di produzione
- Coordinate geografiche di tutti gli appezzamenti di produzione:
- Per terreni >4 ettari: poligoni completi
- Per terreni ≤4 ettari: singolo punto GPS
- Prova di legalità (conformità alle leggi del paese produttore)
- Prova di non-deforestazione post-31/12/2020
Fase 2: valutazione del rischio
Valutare il rischio considerando:
- Classificazione del paese (basso/standard/alto rischio)
- Prevalenza di deforestazione nell’area
- Complessità della supply chain
- Affidabilità delle informazioni
- Consultazione fonti indipendenti
Risultato: rischio “trascurabile” o “non trascurabile”
Fase 3: mitigazione del rischio
Se il rischio è non trascurabile:
- Richiedere documentazione aggiuntiva
- Condurre audit indipendenti
- Rafforzare tracciabilità
- Modificare fornitori se necessario
Solo dopo riduzione del rischio a livello trascurabile, l’operatore può presentare la dichiarazione di due diligence al sistema informatico UE.
Obblighi dei commercianti
I commercianti devono:
- Raccogliere informazioni su fornitori e clienti (tracciabilità)
- Conservare riferimenti alle dichiarazioni degli operatori
- Verificare che i prodotti abbiano dichiarazione valida
- Non devono svolgere due diligence autonoma
Supporto per le PMI
Le micro e piccole imprese possono:
- Esternalizzare la due diligence a terze parti
- Beneficiare di semplificazioni per prodotti da paesi “rischio basso”
- Accedere a strumenti di supporto della Commissione
Anche le PMI come operatori devono garantire conformità, potenzialmente con supporto di associazioni o consorzi.
Scadenze e applicazione del Regolamento EUDR
Quando è entrato in vigore l’EUDR?
Il Regolamento è stato pubblicato il 9 giugno 2023 ed è entrato in vigore il 29 giugno 2023.
Date di applicazione (dopo rinvio Omnibus novembre 2024):
- 30 dicembre 2025: applicazione per grandi imprese (>500 dipendenti)
- 30 giugno 2026: applicazione per micro e piccole imprese (≤500 dipendenti)
Il rinvio di 12 mesi, approvato nel Pacchetto Omnibus, dà più tempo per:
- Completare il sistema informatico EU
- Costruire sistemi di tracciabilità robusti
- Permettere ai paesi terzi di prepararsi
- Sviluppare guidance operativa
Sistema di classificazione dei paesi
Entro 30 dicembre 2024, la Commissione classificherà i paesi in tre categorie di rischio:
- Rischio basso: due diligence semplificata, controlli all’1%
- Rischio standard: controlli al 3%
- Rischio alto: due diligence rafforzata, controlli al 9%
Sanzioni per non conformità
Le sanzioni includono:
- Multe fino al 4% del fatturato annuo UE
- Confisca e distruzione dei prodotti
- Esclusione da appalti pubblici
- Pubblicazione delle violazioni
Come prepararsi all’EUDR: passi pratici
Immediato (0-6 mesi):
- Verificare se sei operatore o commerciante
- Identificare prodotti in scope nel tuo portafoglio
- Mappare fornitori diretti e catena di approvvigionamento
- Condurre gap analysis tra capacità attuali e requisiti
Breve termine (6-12 mesi):
5. Sviluppare policy aziendale anti-deforestazione
6. Adottare piattaforme tecnologiche per gestione dati
7. Ingaggiare fornitori e richiedere informazioni
8. Iniziare raccolta coordinate geografiche
MEDIO TERMINE (12-18 mesi)
9. Implementare sistema completo di due diligence
10. Raccogliere evidenze di non-deforestazione (satellite, audit)
11. Prepararsi al sistema di dichiarazione EU
12. Formare personale e coinvolgere figure specializzate (sustainability manager, sustainability consultant)
Continuativo:
13. Monitorare aree di approvvigionamento
14. Aggiornare valutazioni del rischio
15. Integrare reporting EUDR con bilancio di sostenibilità e rendicontazione CSRD
EUDR e integrazione con altre normative
L’EUDR si coordina con:
- CSDDD: due diligence su diritti umani e ambiente
- CSRD: rendicontazione secondo ESRS
- Tassonomia EU: classificazione attività sostenibili
- Regolamento CBAM: carbon pricing alle frontiere
Le aziende possono creare sinergie: processi EUDR alimentano rendicontazione CSRD, mentre piani di transizione climatica richiesti da CSDDD includono la gestione della deforestazione incorporata nelle supply chain.
Opportunità oltre la conformità
L’EUDR offre opportunità strategiche:
- Vantaggio competitivo: first movers costruiscono brand reputation e accesso privilegiato a supply chain sostenibili
- Resilienza: tracciabilità robusta riduce rischi operativi e reputazionali
- Accesso alla finanza: miglioramento rating ESG, accesso a green bond e finanza sostenibile
- Contributo climatico: riduzione emissioni GHG scope 3, supporto obiettivi SBTi e percorso verso net zero
FAQ – Domande Frequenti sull’EUDR
Quando entra in vigore l’EUDR?
Il regolamento è entrato in vigore il 29 giugno 2023. Gli obblighi per le imprese si applicano dal 30 dicembre 2025 (grandi imprese) e dal 30 giugno 2026 (PMI), dopo il rinvio di 12 mesi.
Quali prodotti sono interessati?
7 commodities e derivati: bovini, cacao, caffè, olio di palma, soia, legno, gomma. Include oltre 150 codici doganali (cioccolato, mobili, carta, biodiesel, mangimi, cosmetici, pelli).
Cosa significa “deforestazione-free”?
Il prodotto proviene da terreni non oggetto di deforestazione dopo il 31 dicembre 2020 (conversione di foreste ad uso agricolo o non forestale).
Devo raccogliere coordinate GPS?
Sì, gli operatori devono raccogliere coordinate di tutti gli appezzamenti di produzione. Per terreni >4 ettari servono poligoni completi, per ≤4 ettari un singolo punto GPS.
Le certificazioni FSC/RSPO sono sufficienti?
No, facilitano ma non sostituiscono la due diligence. Ogni operatore deve raccogliere informazioni, valutare rischi e mitigare. Le certificazioni sono un elemento della valutazione.
Cosa rischio se non rispetto l’EUDR?
Multe fino al 4% del fatturato UE, confisca prodotti, esclusione da appalti pubblici, pubblicazione violazioni.
Sono un commerciante, devo fare due diligence?
No, i commercianti non svolgono due diligence autonoma ma devono verificare che i prodotti abbiano dichiarazione valida dell’operatore e mantenere tracciabilità.