Skip to content

Regolamento EUDR: Guida agli Obblighi sulla Deforestazione per le Imprese

Il Regolamento EUDR (European Union Deforestation Regulation – UE 2023/1115) rappresenta una delle normative ambientali più ambiziose dell’Unione Europea per contrastare la deforestazione globale causata dalle importazioni di materie prime. Con l’UE responsabile del 16% della deforestazione legata al commercio internazionale, questo regolamento introduce obblighi rigorosi di tracciabilità per garantire che i prodotti immessi sul mercato europeo non contribuiscano alla distruzione delle foreste.

L’EUDR si inserisce nel quadro dell’European Green Deal e del Clean Industrial Deal, rispondendo all’urgenza di proteggere ecosistemi forestali fondamentali per la lotta ai cambiamenti climatici e la conservazione della biodiversità.

Cos’è il Regolamento EUDR

L’EUDR vieta l’immissione sul mercato UE e l’esportazione dall’UE di materie prime e prodotti associati alla deforestazione o al degrado forestale. Il regolamento stabilisce obblighi stringenti di due diligence per operatori e commercianti, richiedendo la prova che i prodotti provengano da terreni non oggetto di deforestazione dopo il 31 dicembre 2020.

Perché l’UE ha creato l’EUDR

Le foreste globali assorbono circa il 30% delle emissioni GHG antropogeniche e ospitano l’80% della biodiversità terrestre. Tra il 1990 e il 2020, il mondo ha perso 420 milioni di ettari di foreste. Il consumo dell’UE è responsabile di circa il 10% della deforestazione globale, generando 116 milioni di tonnellate di CO2 all’anno.

Il regolamento si integra con altre normative europee sulla sostenibilità aziendale, come la Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) e la Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), creando un ecosistema normativo coerente.

Obiettivi principali del Regolamento EUDR

Eliminare la deforestazione dalle supply chain europee

L’obiettivo primario è raggiungere “deforestazione zero” nelle catene di approvvigionamento. Il regolamento definisce deforestazione come “conversione di foreste ad uso agricolo o non forestale” e degrado forestale come “cambiamenti strutturali che comportano perdita di produttività o capacità di fornire servizi ecosistemici”.

Proteggere biodiversità e contribuire agli obiettivi climatici

L’EUDR protegge tutte le foreste, indipendentemente dalla loro classificazione legale, riconoscendo il loro ruolo cruciale come carbon sink e habitat per la biodiversità. La protezione forestale supporta direttamente gli obiettivi dell’Accordo di Parigi e le strategie di decarbonizzazione, allineandosi con iniziative come SBTi e contribuendo al raggiungimento del net zero.

Garantire legalità e tracciabilità completa

I prodotti devono rispettare tutte le leggi rilevanti del paese di produzione, incluse quelle su diritti d’uso del terreno, protezione ambientale, diritti dei popoli indigeni e diritti dei lavoratori. Questo collega l’EUDR alla sostenibilità sociale e alla sostenibilità ambientale.

Prodotti interessati dal Regolamento EUDR

Il regolamento copre 7 commodities identificate come principali driver della deforestazione globale, insieme ai loro prodotti derivati.

Le 7 materie prime regolamentate

Commodity Principali derivati Settori impattati
🐄 Bovini Carne, cuoio, pelli, gelatina Alimentare, moda, pelletteria
🍫 Cacao Cioccolato, prodotti da forno, creme Alimentare, confetteria
☕ Caffè Chicchi, caffè solubile, estratti Alimentare, beverage
🌴 Olio di palma Margarina, biodiesel, cosmetici Alimentare, energia, cosmetica
🌱 Soia Farina, olio, tofu, mangimi Alimentare, mangimistica
🌲 Legno Mobili, carta, imballaggi Arredamento, editoria
⚫ Gomma Pneumatici, guanti, suole Automotive, calzature

🌍 REGOLAMENTO EUDR (EU Deforestation Regulation)

Il Regolamento UE 2023/1115 vieta l’immissione sul mercato UE di prodotti provenienti da terreni deforestati dopo il 31 dicembre 2020. Le commodity elencate sopra sono quelle a più alto rischio di deforestazione.

⚖️ Obbligo di Due Diligence

Tracciabilità completa fino alla parcella di origine con coordinate GPS, analisi del rischio e misure di mitigazione

📅 Scadenze Operative

Grandi operatori: 30 dicembre 2024
PMI: 30 giugno 2025

🎯 Settori ad alto impatto:

🍕 ALIMENTARE

🪑 ARREDAMENTO

👗 MODA

⚠️ Sanzioni severe: Fino al 4% del fatturato annuo UE dell’operatore, oltre a confisca delle merci e esclusione temporanea dagli appalti pubblici.

✅ COSA DEVONO FARE LE AZIENDE

1️⃣

Mappare la supply chain e identificare i fornitori di commodity a rischio

2️⃣

Raccogliere coordinate GPS delle parcelle di origine e date di produzione

3️⃣

Valutare il rischio di deforestazione tramite database satellitari e audit

4️⃣

Implementare misure di mitigazione e cambiare fornitori se necessario

5️⃣

Presentare dichiarazione di due diligence tramite sistema informativo UE

Il regolamento copre oltre 150 codici doganali, includendo qualsiasi prodotto che contiene o deriva da una delle sette commodities, indipendentemente dal grado di trasformazione. Settori come la moda sostenibile e l’agricoltura sostenibilesono direttamente impattati.

Obblighi per le imprese: operatori e commercianti

Il regolamento distingue tra operatori (chi immette per primo i prodotti sul mercato UE o esporta) e commercianti (chi rende disponibili prodotti già sul mercato), con obblighi differenziati.

Obblighi degli operatori: il sistema di due diligence

Gli operatori devono implementare un sistema robusto di due diligence in tre fasi:

Fase 1: raccolta informazioni

  • Descrizione prodotto, quantità e paese di produzione
  • Coordinate geografiche di tutti gli appezzamenti di produzione:
    • Per terreni >4 ettari: poligoni completi
    • Per terreni ≤4 ettari: singolo punto GPS
  • Prova di legalità (conformità alle leggi del paese produttore)
  • Prova di non-deforestazione post-31/12/2020

Fase 2: valutazione del rischio

Valutare il rischio considerando:

  • Classificazione del paese (basso/standard/alto rischio)
  • Prevalenza di deforestazione nell’area
  • Complessità della supply chain
  • Affidabilità delle informazioni
  • Consultazione fonti indipendenti

Risultato: rischio “trascurabile” o “non trascurabile”

Fase 3: mitigazione del rischio

Se il rischio è non trascurabile:

  • Richiedere documentazione aggiuntiva
  • Condurre audit indipendenti
  • Rafforzare tracciabilità
  • Modificare fornitori se necessario

Solo dopo riduzione del rischio a livello trascurabile, l’operatore può presentare la dichiarazione di due diligence al sistema informatico UE.

Obblighi dei commercianti

I commercianti devono:

  • Raccogliere informazioni su fornitori e clienti (tracciabilità)
  • Conservare riferimenti alle dichiarazioni degli operatori
  • Verificare che i prodotti abbiano dichiarazione valida
  • Non devono svolgere due diligence autonoma

Supporto per le PMI

Le micro e piccole imprese possono:

  • Esternalizzare la due diligence a terze parti
  • Beneficiare di semplificazioni per prodotti da paesi “rischio basso”
  • Accedere a strumenti di supporto della Commissione

Anche le PMI come operatori devono garantire conformità, potenzialmente con supporto di associazioni o consorzi.

Scadenze e applicazione del Regolamento EUDR

Quando è entrato in vigore l’EUDR?

Il Regolamento è stato pubblicato il 9 giugno 2023 ed è entrato in vigore il 29 giugno 2023.

Date di applicazione (dopo rinvio Omnibus novembre 2024):

  • 30 dicembre 2025: applicazione per grandi imprese (>500 dipendenti)
  • 30 giugno 2026: applicazione per micro e piccole imprese (≤500 dipendenti)

Il rinvio di 12 mesi, approvato nel Pacchetto Omnibus, dà più tempo per:

  • Completare il sistema informatico EU
  • Costruire sistemi di tracciabilità robusti
  • Permettere ai paesi terzi di prepararsi
  • Sviluppare guidance operativa

Sistema di classificazione dei paesi

Entro 30 dicembre 2024, la Commissione classificherà i paesi in tre categorie di rischio:

  • Rischio basso: due diligence semplificata, controlli all’1%
  • Rischio standard: controlli al 3%
  • Rischio alto: due diligence rafforzata, controlli al 9%

Sanzioni per non conformità

Le sanzioni includono:

  • Multe fino al 4% del fatturato annuo UE
  • Confisca e distruzione dei prodotti
  • Esclusione da appalti pubblici
  • Pubblicazione delle violazioni

Come prepararsi all’EUDR: passi pratici

Immediato (0-6 mesi):

  1. Verificare se sei operatore o commerciante
  2. Identificare prodotti in scope nel tuo portafoglio
  3. Mappare fornitori diretti e catena di approvvigionamento
  4. Condurre gap analysis tra capacità attuali e requisiti

Breve termine (6-12 mesi): 

5. Sviluppare policy aziendale anti-deforestazione

6. Adottare piattaforme tecnologiche per gestione dati

7. Ingaggiare fornitori e richiedere informazioni

8. Iniziare raccolta coordinate geografiche

MEDIO TERMINE (12-18 mesi)

9. Implementare sistema completo di due diligence

10. Raccogliere evidenze di non-deforestazione (satellite, audit)

11. Prepararsi al sistema di dichiarazione EU

12. Formare personale e coinvolgere figure specializzate (sustainability managersustainability consultant)

Continuativo: 

13. Monitorare aree di approvvigionamento

14. Aggiornare valutazioni del rischio

15. Integrare reporting EUDR con bilancio di sostenibilità e rendicontazione CSRD

EUDR e integrazione con altre normative

L’EUDR si coordina con:

  • CSDDD: due diligence su diritti umani e ambiente
  • CSRD: rendicontazione secondo ESRS
  • Tassonomia EU: classificazione attività sostenibili
  • Regolamento CBAM: carbon pricing alle frontiere

Le aziende possono creare sinergie: processi EUDR alimentano rendicontazione CSRD, mentre piani di transizione climatica richiesti da CSDDD includono la gestione della deforestazione incorporata nelle supply chain.

Opportunità oltre la conformità

L’EUDR offre opportunità strategiche:

  • Vantaggio competitivo: first movers costruiscono brand reputation e accesso privilegiato a supply chain sostenibili
  • Resilienza: tracciabilità robusta riduce rischi operativi e reputazionali
  • Accesso alla finanza: miglioramento rating ESG, accesso a green bond e finanza sostenibile
  • Contributo climatico: riduzione emissioni GHG scope 3, supporto obiettivi SBTi e percorso verso net zero

FAQ – Domande Frequenti sull’EUDR

Quando entra in vigore l’EUDR? 

Il regolamento è entrato in vigore il 29 giugno 2023. Gli obblighi per le imprese si applicano dal 30 dicembre 2025 (grandi imprese) e dal 30 giugno 2026 (PMI), dopo il rinvio di 12 mesi.

Quali prodotti sono interessati?

7 commodities e derivati: bovini, cacao, caffè, olio di palma, soia, legno, gomma. Include oltre 150 codici doganali (cioccolato, mobili, carta, biodiesel, mangimi, cosmetici, pelli).

Cosa significa “deforestazione-free”?

Il prodotto proviene da terreni non oggetto di deforestazione dopo il 31 dicembre 2020 (conversione di foreste ad uso agricolo o non forestale).

Devo raccogliere coordinate GPS? 

Sì, gli operatori devono raccogliere coordinate di tutti gli appezzamenti di produzione. Per terreni >4 ettari servono poligoni completi, per ≤4 ettari un singolo punto GPS.

Le certificazioni FSC/RSPO sono sufficienti? 

No, facilitano ma non sostituiscono la due diligence. Ogni operatore deve raccogliere informazioni, valutare rischi e mitigare. Le certificazioni sono un elemento della valutazione.

Cosa rischio se non rispetto l’EUDR?

 Multe fino al 4% del fatturato UE, confisca prodotti, esclusione da appalti pubblici, pubblicazione violazioni.

Sono un commerciante, devo fare due diligence? 

No, i commercianti non svolgono due diligence autonoma ma devono verificare che i prodotti abbiano dichiarazione valida dell’operatore e mantenere tracciabilità.